Migranti, Lucano rinviato a giudizio: l'11 giugno il processo

Migranti, Lucano rinviato a giudizio: l'11 giugno il processo

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Dovrà presentarsi l'11 giugno prossimo, dinanzi al Tribunale collegiale di Locri, Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace, rinviato a giudizio dal Gup Amelia Montelone. Dopo quattro udienze, e ben sette ore di camera di consiglio, il giudice per l'udienza preliminare infatti, lo ha spedito a processo insieme ad altre 28 persone rimaste coinvolte nell'inchiesta "Xenia", condotta dalla Procura locrese e dalla Guardia di Finanza, che ha messo in discussione la liceità dei progetti di accoglienza agli immigrati.

Riace era balzata all'attenzione dei media e dell'opinione pubblica proprio per la serie di iniziative rivolte all'integrazione, anche lavorativa, dei richiedenti asilo e rifugiati. Iniziative su cui la Procura di Locri ha messo interamente in discussione l'approccio e la metodologia di gestione ritenendola illegale.

A Lucano, e agli altri imputati sulla base delle indagini della Finanza sono contestati i reati di associazione per delinquere, truffa con corrispondente danno patrimoniale per lo Stato, abuso d'ufficio, peculato, concussione, frode in pubbliche forniture, falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Neanche oggi, così come nei precedenti tre giorni in cui si è svolta l'udienza, Mimmo Lucano è stato presente in aula. L'ultimo a parlare, prima che il gup si ritirasse in camera di consiglio, è stato l'avvocato Andrea Daqua, difensore, insieme ad Antonio Mazzone, del sindaco sospeso e della compagna straniera del primo cittadino sospeso, Tesfahun Lemlem. Per entrambi, Daqua, aveva chiesto al gup di Locri il non luogo a procedere. Richiesta non accolta dal gup che ha fissato tra due mesi esatti l'inizio del processo; processo in cui il Ministero dell'Interno ha già reso noto di volersi costituire parte civile.

Ammonterebbe, secondo il consulente della Procura, a 5 milioni di euro il danno per le casse del Viminale provocato dagli imputati per la cattiva gestione dei fondi pubblici impiegati nei progetti rivolti agli immigrati. Attualmente il sindaco sospeso è sottoposto al provvedimento di divieto di dimora a Riace, in attesa del pronunciamento del Riesame dopo che la Cassazione aveva annullato con la decisione del Tdl.

Era il 26 febbraio scorso quando la Cassazione aveva "cassato" gran parte delle conclusioni cui erano giunti i giudici del Riesame reggino. "Mancano indizi di comportamenti fraudolenti"- è riportato nelle motivazioni della Suprema Corte- che Domenico Lucano, il sindaco sospeso di Riace, "avrebbe materialmente posto in essere per assegnare alcuni servizi, come quello della raccolta di rifiuti, a due cooperative dato che le delibere e gli atti di affidamento sono stati adottati con collegialità e con i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili del servizio interessato”. Rilevava inoltre, la Cassazione che non solo non sono provate le "opacità" che avrebbero caratterizzato l'azione di Lucano per l'affidamento di questi servizi alle cooperative l'"Aquilone" e "Ecoriace", ma è la legge che consente "l'affidamento diretto di appalti" in favore delle cooperative sociali "finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate" a condizione che gli importi del servizio siano "inferiori alla soglia comunitaria".

Per questo il Riesame deve rivalutare il quadro per sostenere l'illiceità degli affidi. Invece, per gli Ermellini, c'erano gli elementi di "gravità indiziaria" del fatto che Lucano si sia prodigato per la permanenza in Italia della sua compagna Lemlem. Ma a questo riguardo, bisogna considerare "la relazione affettiva" che intercorre tra i due e lo stato di incensurato di Lucano prima di decidere nuovamente per il mantenimento del divieto di dimora. Per la Cassazione, Lucano ha cercato di aiutare solo Lemlem "tenuto conto del fatto" che il richiamo a "presunti matrimoni di comodo" che sarebbero stati favoriti dal sindaco, tra immigrati e concittadini, "poggia sulle incerte basi di un quadro di riferimento fattuale non solo sfornito di significativi e precisi elementi di riscontro ma, addirittura, escluso da qualsiasi contestazione formalmente elevata in sede cautelare". (fonte askanews)