La Corte Costituzionale ha bocciato la disposizione perche' lede i principi di
coordinamento della finanza pubblica e di conseguenza viola l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione sulla potesta' legislativa dello Stato e delle
Regioni. La legge statale, e in particolare il decreto legge 138 del 2011
stabilisce, tra le varie misure, quella della riduzione del numero dei
consiglieri e degli assessori regionali con l'obiettivo di contenere la spesa
pubblica, e per questo dispone che le Regioni adeguino, nell'esercizio della
propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad alcuni
parametri. "La norma statale - spiega la sentenza della Consulta - fissando un
rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra
elettori ed eletti (nonche' tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a
garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il
diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal
legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, puo'
verificarsi - come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell'ambito dei
Consigli che delle Giunte regionali - una marcata diseguaglianza nel rapporto
elettori-eletti (e in quello elettori-assessori)". La legge statale prevede che
per le Regioni la cui popolazione sia inferiore a due milioni di abitanti, il
numero di consiglieri regionali non debba essere superiore a 30, mentre il
numero degli assessori regionali non debba superare un quinto del numero dei
componenti del Consiglio regionale, quindi sei. Considerato che, secondo le
rilevazioni Istat nel periodo 2010-2013, la popolazione della Regione Calabria e' stata inferiore a due milioni di abitanti,
l'art. 1 della delibera legislativa impugnata e' in contrasto con la norma
nazionale, perche' prevede che il calo dei consiglieri sia da 50 a 40, anziche'
30 come dovrebbe essere; mentre per quanto riguarda gli assessori, si prevede un
numero non superiore a otto, anziche' un numero non superiore a sei.
coordinamento della finanza pubblica e di conseguenza viola l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione sulla potesta' legislativa dello Stato e delle
Regioni. La legge statale, e in particolare il decreto legge 138 del 2011
stabilisce, tra le varie misure, quella della riduzione del numero dei
consiglieri e degli assessori regionali con l'obiettivo di contenere la spesa
pubblica, e per questo dispone che le Regioni adeguino, nell'esercizio della
propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad alcuni
parametri. "La norma statale - spiega la sentenza della Consulta - fissando un
rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra
elettori ed eletti (nonche' tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a
garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il
diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal
legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, puo'
verificarsi - come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell'ambito dei
Consigli che delle Giunte regionali - una marcata diseguaglianza nel rapporto
elettori-eletti (e in quello elettori-assessori)". La legge statale prevede che
per le Regioni la cui popolazione sia inferiore a due milioni di abitanti, il
numero di consiglieri regionali non debba essere superiore a 30, mentre il
numero degli assessori regionali non debba superare un quinto del numero dei
componenti del Consiglio regionale, quindi sei. Considerato che, secondo le
rilevazioni Istat nel periodo 2010-2013, la popolazione della Regione Calabria e' stata inferiore a due milioni di abitanti,
l'art. 1 della delibera legislativa impugnata e' in contrasto con la norma
nazionale, perche' prevede che il calo dei consiglieri sia da 50 a 40, anziche'
30 come dovrebbe essere; mentre per quanto riguarda gli assessori, si prevede un
numero non superiore a otto, anziche' un numero non superiore a sei.