E' questo lo sosteniamo ai sensi della legge Severino, ovvero articolo 17, che dice espressamente che i richiami all'articolo 58, cioe' quello erroneamente richiamato, ovunque presenti si intendono riferiti all'articolo 10 della legge Severino. E' evidente che e' necessario tutelare i principi del favor voti e favor partecipationis e quindi deve prevalere la sostanza sulla forma". Secondo il legale "la sanzione prevista dalla legge Severino, ovvero la cancellazione della lista, si ha solo nel caso in cui manca la dichiarazione prescritta dalla legge. Nel nostro caso, volendo superare il primo punto - ossia il rinvio mobile - si puo' affermare che la nostra documentazione era incompleta ma comunque era stata presentata. Questo provvedimento della Commissione elettorale cozza contro i principi costituzionali e quelli di derivazione comunitaria".