Commisso, difeso dagli avvocati Davide Lurasco e Marcello Manna, era recluso nel carcere di Vibo Valentia, quando venne ammanettato ricopriva il ruolo di consigliere comunale nella maggioranza guidata da Riccardo Ritorto, eletto nella lista “Crediamoci Insieme”, ritenuta vicina all’ex consigliere regionale Cosimo Cherubino, anche lui condannato nello stesso procedimento.
I suoi legali avevano avanzato richiesta di scarcerazione alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che ha rigettato la richiesta di scadenza dei termini di custodia cautelare, richiesta ora accolta dal Tdl in composizione di giudice d’appello. L’udienza si è svolta lo scorso 8 giugno ma la decisione è arrivata soltanto questa mattina. I legali hanno evidenziato come nel corso del tempo siano intervenuti elementi di novità idoneo a consentire una rivisitazione delle condizioni di applicabilità della misura e, quindi, una riapertura del giudizio sulla posizione cautelare, elementi rappresentati da altre sentenze definitive sulla cosca Commisso, evidenziando, inoltre, l’esclusione delle aggravanti di natura oggettiva, fondamentali per il computo dei termini di fase del primo grado.
In particolare, i legali hanno evidenziato come il termine di fase del primo grado per l’imputazione a carico di Commisso (416 bis aggravato dal comma 4, ovvero la transazionalità) era di un anno e non un anno e mezzo, termine scaduto il 14 novembre del 2014, mentre la sentenza è arrivata il 15 marzo 2015, quindi successivamente. Inoltre, durante il processo sono intervenute le sentenze dei procedimenti “Crimine” e “Falsa politica” ordinario ed abbreviato oltre alla sentenza “Bene Comune/Recupero” ordinario ed abbreviato, che avevano escluso le aggravanti del controllo delle attività economiche finanziate con proventi illeciti e della transnazionalità nei confronti di coimputati del Commisso, clan di cui lo stesso avrebbe fatto parte.
«Era dunque evidente che soprattutto la decisione nell’ambito del procedimento “Falsa Politica” abbreviato (emessa l’8 novembre 2013 e depositata il 5 maggio 2014, definitiva sul punto il 23 giugno 2014) essendo intervenuta durante lo svolgimento del processo di primo grado di “Falsa Politica ordinario” – sostengono i legali - ha, in realtà, comportato, con l’esclusione delle aggravanti di natura oggettiva sopra dette una riduzione dei termini massimi di fase del primo grado». (simu)