L’attuazione dell’istituto è operativa a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento approvato lo scorso 25 gennaio secondo le modalità descritte dall’art 9 ( disponibili anch’esse sul sito). Di seguito sono elencate le situazioni che determinano la condizione di emergenza abitativa ai sensi dell’art.31 della L.R. 32/96:
essere assoggettato a procedure esecutive di sfratto ordinato dall’Autorità Giudiziaria o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell’abitazione coniugale a seguito di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza di assegnazione all’altro coniuge;
dovere forzatamente rilasciare l’alloggio in cui si abita a seguito di ordinanza di sgombero o
esecuzione di urgenti e improcrastinabili lavori pubblici o interesse pubblico o in conseguenza
di pubbliche calamità che lo rendano inutilizzabile;
abitare un alloggio dichiarato, dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all’abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti, secondo i requisiti previsti dall’art.5 della L.R. n.32/96;
coabitare in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda;
trovarsi nella condizione di profugo o rifugiato;
essere ospite da almeno sei mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica;
avere nel proprio nucleo familiare componenti portatori di handicap psico-fisico e/o pazienti psichiatrici in cura presso i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Sanitarie;
avere nel proprio nucleo familiare componenti donne vittime di violenza in condizione di grave disagio socio-economico, con provvedimenti giudiziari iniziati;
ovvero di trovarsi in una delle seguenti altre condizioni (art.2 Regolamento Comunale): sfratto per morosità incolpevole; perdita dell’unica abitazione a causa di procedura esecutiva di asta pubblica.