Il Piano di riequilibrio e il dissesto sono alternativi ? E quali gli scenari possibili? – di CONSOLATO CAMPOLO*

Il Piano di riequilibrio e il dissesto sono alternativi ? E quali gli scenari possibili? – di CONSOLATO CAMPOLO*

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CONSOLATO CAMPOLO* - (Riceviamo e pubblichiamo) In questi ultimi giorni abbiamo ascoltato numerosi interventi sul futuro della nostra città con riferimenti alla possibilità che la Corte dei conti (Sezioni riunite) confermi o meno la dichiarazione di dissesto sancita dalla deliberazione della sezione regionale di controllo.

Pur conoscendo le motivazioni che hanno decretato la “non congruenza” del piano di rientro presentato dalla Commissione straordinaria e successivamente rimodulato, ritengo, per quanto possibile, trattandosi di una materia alquanto tecnica e talune volte poco comprensibile ai non addetti ai lavori, tentare a fornire alcuni elementi che partano da una descrizione sintetica delle norme che regolano tale argomento e giungano, successivamente, ad offrire una sintesi di due possibili scenari.

Il ragionamento non può che iniziare da un fondamento logico- giuridico che nessuno può mettere in discussione.

Il piano di rientro (art. 243 – bis-ter-quater) è stato inserito dal legislatore al Capo I del titolo VIII del Testo Unico sugli Enti Locali nella parte relativa agli enti strutturalmente deficitari e non già al Capo II° dello stesso titolo che tratta degli enti in dissesto.

Ciò per dire che l’istituto del “nuovo” riequilibrio finanziario è stato posto a strumento degli enti in difficoltà finanziaria i quali, invece di rivolgersi agli ordinari strumenti previsti negli articoli 193 e 194 TUEL, scelgono (rectius sono costretti) di diluire in un arco temporale più ampio la procedura di risanamento. A questo proposito, al fine di superare condizioni di deficit di liquidità, possono anche usufruire, a determinate condizioni, di un supporto economico (il fondo di rotazione) a condizione di aumentare le aliquote e i tributi al massimo e di prevedere la vendita del patrimonio disponibile.

Va da sé che enti già in decozione non potrebbero, a rigore di logica, affidarsi a tale istituto e dovrebbero dare seguito a ciò che la legge, almeno quella attualmente in vigore, impone: dichiarare il dissesto.

Difatti anche le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, assieme ad autorevoli esponenti del mondo accademico, hanno avuto modo di osservare che l’istituto del riequilibrio non è alternativo al dissesto.                      

Non volendo citare, per ragioni di opportunità, le espressioni della Corte dei conti sul piano di rientro di Reggio Calabria, ci limitiamo a riportare gli stralci della sezione di controllo della Calabria sulla mancata congruenza del piano di rientro del Comune di Soverato “E’ bene precisare, tuttavia, che la procedura di riequilibrio finanziario non consente agli enti di evitare la dichiarazione di dissesto laddove, al momento del ricorso alla stessa, siano già presenti tutti i relativi presupposti. La dichiarazione di dissesto e il ricorso alla procedura di riequilibrio non sono, infatti, due atti alternativi applicabili discrezionalmente dall’ente nelle medesime situazioni, ma atti diversi applicabili in situazioni diverse”. Prosegue sancendo che “Gli enti locali, quindi, non possono ricorrere alla procedura in argomento quando già sussistono gli elementi del dissesto ma solo, si ribadisce, quando “sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”. Ed è la stessa Sezione della Autonomie che afferma nella deliberazione n.16/SEZAUT/2012 “che la procedura di riequilibrio, pur essendo un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto … potrebbe rivelarsi un dannoso escamotage per evitare il trascinamento verso una situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell’art.6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate”. Tra l’altro non sfugge al magistrato dei conti che “nei casi in cui risultava invece doverosa la dichiarazione di dissesto, oltre ad avere contenuto sostanzialmente elusivo e dilatorio, risulta potenzialmente molto pericoloso per l’ente interessato……… e idoneo ad occultare le responsabilità di carattere personale (per amministratori e revisori dei conti) per le quali sono previste, indipendentemente da eventuali danni erariali, apposite sanzioni (art.248 del D.Lgs. 267/2000).

E’ del tutto evidente il ragionamento della Corte dei conti: l’istituto del piano di riequilibrio non può essere un tentativo di eludere (invero molto spesso solo ritardare di qualche semestre) situazioni di default finanziario e delle conseguenti assunzioni di responsabilità con annesse sanzioni introdotte con il d.lgs 149/2011, così come sostenuto da alcuni studiosi addirittura in seno alle audizioni parlamentari riferite alla conversione in legge del D.L. 174/2012.

Giova ricordare che l’adesione al piano di rientro e la successiva “bocciatura” della Corte dei conti impone all’ente di deliberare il dissesto.

Per arginare gli effetti del prolungamento della crisi economica e per ovviare al cronico ritardo nel pagamento delle proprie obbligazioni da parte dello Stato (in tutte le sue articolazioni) è stato emanato il D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013 che ha dato la possibilità agli enti locali di ottenere un' anticipazione di risorse da parte della Cassa Depositi e Prestiti di entità variabile.

Tale possibilità è prevista anche per quegli enti che, pur avendo avuto una specifica delibera da parte della Corte dei conti sullo stato di decozione finanziaria, hanno deciso di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario. In questo modo, ed è opinione personale, si aggrava ulteriormente la situazione degli enti che hanno deliberato il piano di riequilibrio con il tentativo, nella migliore delle ipotesi, di scongiurare la dichiarazione di dissesto spesso affidandosi a fantasiosi e impraticabili modelli e, nella peggiore ipotesi, di guadagnare un po’ di tempo utile ad affrontare qualche scadenza.

Non si esce da una situazione debitoria contraendo altri debiti. In tal modo, situazioni al limite dell’insolvenza posticiperanno, e solo di poco, la verità contabile lasciando alle generazioni future l’onere di pagare i propri errori.    

A modesto avviso di chi scrive, sia il piano di riequilibrio (esteso verso tutti), sia la possibilità di accedere ai fondi del D.L. 35, senza aver prima verificato con attenzione la solidità finanziaria dell’ente richiedente e la effettiva congruenza delle azioni da intraprendere, hanno rappresentato un gravissimo errore e costituiranno un' ulteriore zavorra al cammino del federalismo fiscale, di cui tutti ne parlano e nessuno applica nei fatti.

I principi di autonomia e responsabilità cardini del federalismo sono, con le disposizioni introdotte dal d.l. 174 e del d.l. 35, fortemente “disprezzati” tanto da far credere a molti amministratori di poter godere di una vera e propria impunità e avere dei salva condotti, anche finanziari, riguardo alla propria incapacità di amministrare.

Gli scenari possibili arrivati a questo punto sono solamente due.

Il primo è quello che prevede, in caso di accoglimento del ricorso da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti, il proseguimento del programmato Piano di riequilibrio. Un piano che si regge quasi esclusivamente attraverso un aumento della imposizione fiscale ed una contrazione della spesa corrente. Ma sopratutto sulle disponibilità finanziarie messe a disposizione dal fondo di rotazione ex art. 243- ter del d.lgs 267/2000 e dai fondi ottenuti dal prestito oneroso con la Cassa Depositi e prestiti ex D.L. 35 che impegna l’ente per trenta anni.

Il secondo scenario, quello auspicato dalla Corte stessa, è la dichiarazione di dissesto.

In tutte e due le ipotesi di scenari possibili è richiesta un assunzione di responsabilità, da parte della politica certamente, ma anche di ogni singolo cittadino, il quale dovrà costituirsi sentinella dei propri interessi affinché mai e poi mai nessuna incompetenza, o peggio ancora malafede, possa sottrargli il godimento di diritti costituzionalmente garantiti e di costituirgli un ipoteca al proprio futuro.  

*Funzionario pubblico- esperto di finanza locale