Il presidente della Commissione speciale di Vigilanza, Aurelio Chizzoniti, ha inviato una lettera al presidente della Giunta regionale, Giuseppe Scopelliti;al presidente del Consiglio, Francesco Talarico; all’assessore alle Attività produttive, Demetrio Arena; all’avv. Franco Zoccali, direttore generale della Giunta regionale; all’avv. Pasquale Monea, direttore generale del dipartimento Attività produttive; alla dottoressa Alessandra Sarlo, direttore generale del dipartimento Controlli della Giunta regionale e, per conoscenza, ai sindacalisti Massimo Covello (Cgil), Roberto Castagna (Uil), Antonio Franco (Ugl) e Luigi Galizia (Cisl), sulle procedure di liquidazione della società Calabria IT.
“In relazione all’audizione dei vertici di Fincalabra – scrive Chizzoniti - estesa alle Segreterie regionali sindacali nella seduta del 25 novembre scorso, con riferimento alle tenebrose vicende societarie di Calabria It. Srl, si chiede che le signorie in indirizzo illuminino le numerose zone d’ombra clamorosamente emerse nel corso della predetta audizione affrontando la fondatezza o meno dei quesiti che seguono:
1) l’interruzione dei rapporti di lavoro con successiva riassunzione è possibile - vista la disciplina di cui all’art. 4 comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012 art. 18 commi 2 e 2bis del D.L. n. 112/2008 - che prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni applichino i divieti e/o limiti alle assunzioni previste per le amministrazioni controllanti?
2) Il presunto piano industriale predisposto da Fincalabra prevede la costituzione di nuove società: ciò è possibile oppure è in contrasto con quanto disposto dalla Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità” che dispone la chiusura delle società già in essere, e con quanto disposto dalla Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013) che dispone il contenimento della spesa pubblica nell’ottica della spending review?
3) A seguito dello pseudo piano industriale presentato, Fincalabra SpA avrà ancora capitale 100% pubblico e pertanto rimarrà in house o avrà capitale misto (con due banche)? In tale ultimo caso potrà essere destinataria di affidamenti diretti?
4) Se Fincalabra SpA sarà a capitale misto potrà essere proprietaria di una società in house della Regione e tramite questa ricevere gli affidamenti?
5) Fincalabra servizi srl è dotata di capitale sociale adeguato al numero di risorse umane che avrà in organico?;
6) A seguito di affidamenti diretti a Fincalabra SpA, le dotazioni finanziarie saranno esclusivamente di Fincalabra e come avverrà il finanziamento gestionale di Fincalabra Servizi srl?
7) Le commesse previste nel c.d. piano industriale sono in grado di garantire risorse adeguate al sostentamento di Fincalabra Servizi srl, oppure si tratta di una semplice quanto strumentale riedizione della società già esistente?
8) È possibile modificare i contratti dei dipendenti vulnerando i diritti acquisiti?
9) La società Fincalabra S.p.A. può occuparsi delle attività che le sono state attribuite con affidamento diretto dalla Regione Calabria e che le saranno assegnate in futuro, in assenza di un organico idoneo ad esercitare proprio tali attività?
Sul punto – prosegue Aurelio Chizzoniti - la giurisprudenza di riferimento prevede che “l’affidamento in house deve logicamente essere disposto allorquando il soggetto affidatario ha l’effettiva possibilità, all’interno del proprio contesto organizzativo, di svolgere con le proprie risorse, anche umane, il servizio oggetto dell’affidamento medesimo o comunque una sua parte significativamente consistente. Se, per contro, l’affidatario in house deve a sua volta rivolgersi all’esterno per reperire risorse non marginali al fine dell’espletamento del servizio, reso oggetto di affidamento, risulta ben evidente che l’Amministrazione affidante realizza nei propri confronti non già un vantaggio economico, ma una vera e propria diseconomia, non solo finanziaria, in quanto il costo dello svolgimento del servizio stesso sarà intuitivamente aggravato dall’intermediazione dell’affidatario c.d. in house, ma anche funzionale sotto il profilo dell’efficacia e dell’ economicità dell’azione amministrativa, all’evidenza appesantita dall’ingresso di un soggetto che funge da mero tramite tra l’Amministrazione affidante ed i soggetti esterni che materialmente svolgono il servizio” (TAR Veneto Venezia, sez. 1,2 febbraio 2009 n. 236). E ancora:
a) Come si intende organizzare la futura società, l’amministrazione o il CDA sarà scelto dalla Regione o imposto da Fincalabra? Su questo versante sono state rispettate le prescrizioni di cui alla pagina 5 della nota n. 0095329 del 15 marzo 2012, a firma della Dott.ssa Maria Grazia Nicolò, già Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive?
b) Come intenderà organizzare la società, dotando di autonomia Fincalabra Servizi o intervenendo direttamente per esercitare funzioni apicali?
c) A quanto ammonta la quantificazione dei costi relativi ai numerosi consulenti di parte officiati per la gestione della liquidazione di Calabria It?
d) L’ordine e del giorno n. 130 approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale nella seduta del 17 ottobre 2013 che tutelava i lavoratori dipendenti da Calabria It è ancora vigente o è diventato carta straccia?
Sulla scorta di quanto precede, a sommesso e rispettoso parere di questa Presidenza, le Signorie in indirizzo - conclude il presidente della Commissione speciale di Vigilanza - nei limiti delle rispettive competenze Istituzionali, dovrebbero avvertire quanto meno la sensibilità di disporre l’immediata sospensione delle procedure de quibus agitur, sicuramente, assunte contra ius; riservando, all’esito delle delucidazioni richieste, la doverosa trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro per l’ineludibile verifica della probabile rilevanza penale della procedura de quo che sembra integrare, quanto meno, il paradigma di cui all’art. 323 C.P”.