RC. Tares: accolto ricorso Federalberghi

RC. Tares: accolto ricorso Federalberghi
Riceviamo e pubblichiamo:
 

Grazie al coraggioso ricorso degli albergatori associati a FEDERALBERGHI di Reggio calabria, è stato ottenuto il riconoscimento, in parole povere, che il Regolamento per la disciplina della TARES è apparso, agli occhi del giudice amministrativo, decisamente privo di ogni ragione giustificativa, tanto più ove si consideri che i Commissari Straordinari hanno applicato coefficienti di spesa vicini al massimo.

Il prof. Vittorio Caminiti , Presidente della Federalberghi regionale calabrese prende atto con piena soddisfazione della ordinanza emessa dal TAR di Reggio Cal. in relazione al ricorso presentato dagli albergatori e vari imprenditori della città di Reggio Cal. avverso il Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Cal. n° 223 del 26.11.2013 pubblicata nell’albo pretorio il 6.12.2013, e gli atti connessi.

Il TAR , dr. Salvatore Gatto Costantino – Presidente – d.ssa Angela Fontana referendario estensore e dr. Filippo Maria Tropiano- referendario, ha condiviso le censure svolte dallo Studio Legale D’Ottavio, e al fine di meglio, adeguatamente tutelare gli interessi dei ricorrenti, ha fissato la trattazione del merito alla pubblica udienza del 5.6.2014 , ed in particolare ha rilevato che “…le ragioni di doglianza – specificamente quelle inerenti la mancanza od insufficienza del PEF, nonché le altre questioni relative al riparto della tariffa tra le diverse tipologie di utenze, questioni per lo più riferibili alla delibera 224/2013 – vanno necessariamente approfondite nel merito previ idonei documentati chiarimenti da parte del Comune.

Al riguardo, il TAR ha precisato che i documenti allegati alla delibera 224 /2013 non integrano il contenuto del Piano Economico Finanziario quanto ai presupposti della determinazione dei costi del servizio…limitandosi tale delibera ad illustrare la ripartizione di costi solo presupposti.

Ha, altresì, rilevato che nessun chiarimento è stato fornito nel procedimento dal Comune specie con riguardo alle ragioni inerenti le differenze di carico tra le diverse tipologie di utenze e del conseguente rispetto interno del principio “ chi inquina paga”.

Più specificamente ha ordinato al Comune di produrre in giudizio il PEF completo dei relativi documenti giustificativi la rilevazione, previsione e quantificazione analitica delle singole voci di costo che concorrono al calcolo dell’importo complessivo esposto nella delibera 224/2013, pari ad € 37.633.339,68, con la precisazione che dovranno essere prodotte le copie conformi degli atti di riferimento sottesi alla predetta deliberazione esistenti alla data del 26.11.2013.

Il tutto, accompagnato da una relazione illustrativa a supporto.

In parole povere il Regolamento per la disciplina della TARES è apparso , agli occhi del giudice amministrativo, decisamente privo di ogni ragione giustificativa, tanto più ove si consideri che i Commissari Straordinari hanno applicato coefficienti di spesa vicini al massimo.

 

Federalberghi Calabria
Vittorio Caminiti Presidente Calabria

Consigliere Nazionale