Sulla base di un orientamento ormai condiviso, il Collegio ha affermato che legittimamente l’Amministrazione ha voluto accertare l’affidabilità della soggetto cui aveva affidato un bene di rilevante importanza.
Il Consiglio di Stato sostiene infatti che costituisce fatto notorio «i numerosi tentativi della criminalità organizzata di infiltrarsi in società sportive, per ragioni di acquisizione di consenso sociale o altro, anche se queste non agiscono con fini di lucro». E’ altresì notorio - aggiungono i giudici - che nell’ambito sportivo si movimentano importanti quantità di denaro per scommesse, compravendite di atleti e altro. Si legge ancora nel corpo della motivazione della sentenza che: «E’pacifico nella giurisprudenza del Consiglio di Stato l’orientamento secondo il quale l’interdittiva antimafia costituisce estremo baluardo della legalità e si basa sulla valutazione di elementi che presi in esame congiuntamente rendono verosimile, e anzi probabile l’esistenza del tentativo di infiltrazione».