L’indagine ha chiuso il cerchio della falsa politica che secondo gli inquirenti ha ammorbato Siderno. Boss e gregari, secondo le indagini, facevano il bello e il cattivo tempo da almeno 50 anni. Gli uomini della cosca erano “autorizzati” a presentare le loro candidature, l’importante era che qualsiasi tipo di decisione passasse dalle mani del clan Commisso, che discuteva di politica nel quartier generale piazzato al piano terreno del centro commerciale “I Portici”, nella lavanderia “Ape Green”, di Giuseppe Commisso, il “mastro”. Le intercettazioni alla base del blitz, scattato nel maggio 2012, avevano fornito agli investigatori importanti indicazioni: i padrini erano di casa al municipio di Siderno, allungando i propri tentacoli anche più in là, nei palazzi più in alto nella gerarchia politica locale. I magistrati hanno chiesto e ottenuto l’arresto non solo per i boss, ma anche per alcuni amministratori. Un avviso di garanzia piombato sulla testa dell’allora sindaco Riccardo Ritorto, mentre in carcere finì anche l’ex consigliere regionale Cosimo Cherubino. Commisso aveva ben pensato che a candidarsi dovevano essere uomini al di sopra di ogni sospetto di tipo investigativo, mentre il clan sarebbe dovuto rimanere nel buio, agendo alle spalle, per non far capire all’elettorato che i candidati erano, in realtà, uomini scelti dalla ‘ndrine locali. «Noi non dobbiamo apparire – diceva – che quando chiamiamo a loro non dobbiamo apparire che noi abbiamo organizzato». L’intento, spiegava il Gip Silvana Grasso, è chiaro: intervenire nelle competizioni elettorali solo per favorire la struttura ‘ndranghetista territoriale del “locale” di Siderno, che intendeva proiettare anche sul piano politico la propria egemonia, senza essere, però, visibile all’esterno ma gestendo le leve del comando in prima persona. «Gli dobbiamo usare la falsa politica a questi qua», dicevano.
Il ruolo peculiare di Rocco Agrippo, consigliere provinciale, era quello di «raccordo tra l consorteria mafiosa e l’ambito politico». Ruolo che, si legge nelle sentenza, poteva rivestire in quanto «era uno degli affiliati di rango al locale di Marina di Gioiosa Ionica, la potente associazione criminale capeggiata da Aquino Rocco, cognato di suo fratello Agrippo Vincenzo». Tanto che all’interno della consorteria mafiosa Agrippo aveva ricevuto la carica di “santista”. Tra le prove il fatto che al matrimonio di Agrippo fossero invitati esponenti di primo piano della criminalità della Locride, tra i quali Giuseppe Commisso, alias “u mastru”, che di lui parlava come di «un amico». Una conversazione dalla quale il giudice ha tratto la conseguenza della sintomaticità «del rispetto mostrato da Agrippo verso tali invitati eccellenti e della vicinanza a tale organizzazione, da considerarsi non tanto quali sentimenti individuali dell’Agrippo in ragione dei rapporti personali di natura amicale (che egli aveva negato, sottolinea il giudice) - si legge -, ma come atteggiamento di considerazione e manifestazione di reciproca amicizia in senso criminoso, da porre in relazione all’usanza tradizionale della ‘ndrangheta di trasformare i convivi seguiti alle nozze in occasione di incontro tra affiliati». Da quelle stesse conversazioni intercettate nel corso dell’indagine era emerso come Agrippo fosse stato ritualmente affiliato con i «ferri taccati», ovvero con i ferri legati, nel corso di una cerimonia durante la quale Salvatore Commisso era stato “mastro di giornata”. Per la Cassazione, dunque, i giudici non hanno sbagliato: l’affiliazione è un indice sicuro della partecipazione alla vita associativa della cosca mafiosa.
Sono proprio le parole di Giuseppe Commisso ad inchiodare Agrippo, al quale chiede, tramite il boss Rocco Aquino, di far ottenere una licenza di trasporto di materiale edile ad un proprio congiunto, richiesta alla quale Aquino accosente subito, senza nemmeno sentire il bisogno di consultarsi con Agrippo, a riprova, secondo i giudici, dell’intraneità dell’ex assessore provinciale alla cosca.
Secondo la Cassazione, non è errato ritenere che Agrippo, oltre ad essere un affiliato, si sia speso concretamente per la cosca, «in piena sintonia con i loro voleri e in perfetta coerenza con le indicazioni della sua formale affiliazione». In altre parole, il suo ruolo era quello di far ottenere alla cosca Aquino «la diretta apprensione di un settore nevralgico dell’amministrazione provinciale, comportamento che aveva un’effettiva rilevanza causale ai fini del rafforzamento dell’associazione mafiosa: egli - si legge -, consapevole della presenza della cosca, aveva dimostrato non solo di voler condividere e di voler orientare la logica intimidatoria del sodalizio, ma si era posto al servizio della stessa».
E, certifica la Corte, non merita le attenuanti generiche, per via della sua «capacità criminale volta alla realizzazione di scopi illeciti, che aveva mortificato quella quota di liceità in territori così marcatamente segnati dalla forza della criminalità organizzata: di conseguenza - concludono i giudici -, non vi era spazio per trattamenti premiali, anche perché non era emersa alcuna forma di resipiscenza e di presa di distanza dal contesto di criminalità organizzata».