MARINA di GIOIOSA. 'Circolo formato', il CdS: non sono mafiosi ma stiano lontani dalla politica

MARINA di GIOIOSA. 'Circolo formato', il CdS: non sono mafiosi ma stiano lontani dalla politica
circolo formato Sette anni e un nuovo scioglimento dopo, il Consiglio di Stato toglie ogni speranza agli ex amministratori del Comune di Marina di Gioiosa. I giudici Carmine Volpe, Francesca Petrucciani e Roberto Vitanza, nel corso della camera di consiglio dello scorso 22 dicembre, hanno infatti rigettato il ricorso avanzato dagli ex amministratori contro lo scioglimento degli organi amministrativi, azzerati dopo il blitz antimafia “Circolo Formato”, che portò in carcere 40 persone, tra le quali il sindaco Rocco Femia e gli assessori Rocco Agostino, Vincenzo Ieraci e Francesco Marrapodi. Tutti condannati - assieme a boss e gregari della cosca Mazzaferro - fino alla Cassazione, dove la posizione dei politici è cambiata. La Suprema Corte ha infatti assolto gli assessori perché il fatto non sussiste, rinviando ad una nuova sezione della Corte d’Appello la posizione di Femia.

Una sentenza che dice, a chiare lettere, che non basta frequentare dei mafiosi per essere assimilati ad essi. Nessuna prova che gli assessori si siano prestati al clan, dicono le motivazioni, nessuna prova della contropartita di un eventuale patto politico-mafioso, nessuna evidenza di contatti illeciti. Una sentenza che ha riscritto la storia amministrativa dell’ente solo da un punto di vista penale, annullando anche l’ipotesi di partecipazione dell’ex sindaco alla cosca Mazzaferro.

I giudici hanno infatti chiesto alla Corte d’Appello di provare, se possibile, un eventuale concorso esterno. E hanno usato parole granitiche: senza prova della conclusione di un patto di scambio o di affiliazione, si legge nelle 40 pagine che motivano la sentenza, «nessuna delle ipotesi criminose riconducibili al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sarà configurabile». Di più: non basta la sola esistenza di rapporti tra il politico ed esponenti anche di vertice dell’organizzazione criminale per certificarne la mafiosità, se questi rapporti sono riconducibili a fatti «privi di illiceità», in quanto altrimenti «l’area della punibilità del delitto citato verrebbe estesa anche al di fuori di condotte realmente partecipative e sintomo di un concreto e reale inserimento organico che sussiste solo in presenza della cosciente adesione al programma criminale indeterminato». Anche di fronte al sostegno elettorale da parte dell’organizzazione criminale deve essere provata la «controprestazione» del politico, altrimenti si tratterebbe soltanto di una frazione di reato, non sufficiente, da sola, «neppure per la responsabilità di concorso esterno». La «mera» vicinanza ad gruppo mafioso o ai suoi esponenti, anche di spicco, dunque, non significa nulla per i giudici della Suprema Corte, così come nulla significa «la semplice accettazione del sostegno elettorale dell’organizzazione criminosa». Ma la legge sullo scioglimento degli enti per infiltrazioni mafiose si basa su altro. Si basa, cioè, sul pericolo e i contatti tra amministratori e mafiosi è da considerare tale. Insomma: non si è mafiosi, ma non si può essere neppure politici.

Il ricorso - L’ex presidente del Consiglio comunale, l’ex vicesindaco e gli altri membri dell’amministrazione “sopravvissuti” a Circolo Formato avevano contestato «falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, violazione dei principi di ragionevolezza, logicità ed imparzialità, mancanza di motivazione, sviamento della causa tipica, mancanza di presupposti» nella decisione di sciogliere l’amministrazione, non ravvisando «elementi tali da indurre ad affermare l'esistenza di collegamenti tra l'amministrazione uscente dalle consultazioni elettorali dell'aprile 2008 e la criminalità organizzata, né ad individuare alcuna ingerenza criminale sull'attività amministrativa tale da comprometterne l'imparzialità nella gestione, il buon andamento ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati». Inoltre, contestavano gli amministratori, non si poteva parlare di contatti e parentele senza tenere conto del fatto che Marina di Gioiosa è «una comunità di piccole dimensioni» nella quale sarebbe dunque fisiologica «l'esistenza di un'ampia gamma di rapporti interpersonali tra gli abitanti del comune».

Ma nonostante i politici abbiano contestato punto su punto una relazione che oggi si ripropone praticamente identica nel provvedimento che ha sciolto la nuova amministrazione, il Consiglio di Stato ha ricordato la natura preventiva e non sanzionatoria del provvedimento, «con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato». E questo rapporto, scrivono i giudici, c’è: a prescindere dalla sentenza che ha annullato le accuse di associazione mafiosa, si legge nella decisione del CdS, «la ricostruzione delle vicende su cui sono fondati i provvedimenti impugnati non risulta incentrata unicamente sul coinvolgimento di alcuni degli amministratori comunali nell'operazione di polizia ma su un insieme di circostanze che, a prescindere dall’eventuale sussistenza di uno stabile inserimento nell’associazione mafiosa dei soggetti coinvolti, evidenziano una rete di rapporti stabili tra questi e gli appartenenti alla criminalità locale». Alla base dello scioglimento non ci sono aspetti di rilevanza penale, «ma la tendenza dell'attività degli organi politici a non porre in essere ciò che era loro compito nel dare luogo ad un'opera di vigilanza e controllo dell'apparato burocratico, al fine di evitare ingerenze da parte della criminalità organizzata».

Per sostenere la legittimità del provvedimento il Consiglio di Stato richiama le «irregolarità nell’affidamento di lavori e servizi, riscontrata in più occasioni nelle procedure aventi ad oggetto contratti di valore inferiore (ai 150mila euro, per i quali invece il Comune si affidava alla Stazione unica appaltante, ndr): il Prefetto nella propria relazione ha rilevato che in più occasioni il sindaco è intervenuto direttamente negli acquisti, ponendo in essere atti di gestione non di sua competenza; sono stati riscontrati numerosi affidamenti di lavori a soggetti riconducibili alle cosche locali o in difetto di verifica sulle cause di esclusione previste dalla normativa sugli appalti; sono stati affidati lavori utilizzando la procedura di urgenza in difetto di valida giustificazione». I contatti tra i candidati e alcuni esponenti della malavita locale prima delle elezioni del 2008, scrive il Consiglio di Stato, «non solo risultano pienamente valutabili quali indici dell’ingerenza criminale sull’amministrazione dell’ente ma, anzi, evidenziano proprio quei contatti che inducono a far ritenere sussistente una cointeressenza di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata nella gestione delle vicende del Comune».