È soprattutto sul ruolo del politico nella presunta associazione segreta (la cui esistenza, proprio ieri, è stata sancita dalla sentenza in abbreviato di primo grado di “Gotha”, che ha portato a 28 pesanti condanne e 10 assoluzioni) a non essere chiaro, secondo la Cassazione, a partire dai rapporti del senatore con il fulcro di tale direttorio grigio, l’avvocato Paolo Romeo. «Ad eccezione di una conversazione intercettata nel 2014, cioè dodici anni dopo, avente ad oggetto questioni relative alla costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, non è stato indicato nessun altro contatto tra Romeo e Caridi, nessuna intercettazione, telefonica o ambientale, da cui evincere un nesso, un collegamento fra la carriera politica di Caridi e la prospettata struttura segreta che avrebbe fatto capo a Romeo - si legge nella sentenza -. Si tratta di un dato del quale il Tribunale non ha tenuto conto, non ha fornito nessuna spiegazione, nessuna ricostruzione alternativa in chiave accusatoria».
Il presupposto di tutta l’indagine, ovvero l'esistenza di una struttura mafiosa e segreta, capace di condizionare la vita pubblica della Calabria, «è stato considerato provato, seppur a livello indiziario, con una motivazione strutturalmente monca». Un vuoto, insistono i giudici, riempito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, «che tuttavia, non solo nulla dicono della struttura segreta, ma riferiscono "solo" di appoggi elettorali di cosche in cambio di assunzioni e di nomine in società partecipate». I giudici parlano, dunque, di un salto motivazionale fra la premessa - l’appartenenza di Caridi a quella società mafiosa e segreta - e la condotta attribuita al politico, «che appare collocarsi su un livello obiettivamente molto inferiore, facendosi riferimento a comportamenti che potrebbero essere compiuti prescindendo dal tema dell'associazione segreta». Insomma, il tema della partecipazione all'associazione segreta «è inconsistente sul piano indiziario» e la motivazione viziata nella parte in cui attribuisce al tema un ruolo di cornice, «di collante, di quadro di riferimento, al cui interno vengono poi collocate vicende, in astratto anche penalmente rilevanti, che tuttavia si pongono in una dimensione potenzialmente illecita, ma diversa, in quanto "ordinaria"». La palla, ora, torna ad una nuova sezione del Riesame, che dovrà ricostruire «il perimetro cognitivo entro il quale formulare la valutazione della gravità indiziaria», chiarire «la condotta in concreto attribuita all'odierno indagato» e se questa «sia penalmente rilevante» ed eventualmente «qualificabile in termini di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ovvero di concorso esterno in associazione mafiosa ovvero sia riconducibile ad altra fattispecie di reato», riformulando, dopo le verifiche, «l'eventuale giudizio sulle esigenze cautelari».
L’accusa a Caridi è pesantissima: il senatore sarebbe stato “allevato” dalla zona grigia dove si fondono ‘ndrangheta e massoneria in Calabria per controllare l’economia della Regione, appoggiato per almeno 13 anni dai clan, in quanto «soggetto strumentale rispetto alle finalità della stessa componente riservata e segreta», al cui vertice ci sarebbero l’ex deputato Paolo Romeo, l'ex sottosegretario regionale Alberto Sarra, l'avvocato Giorgio De Stefano (condannato giovedì a 20 anni in abbreviato) e il funzionario Francesco Chirico (che è stato assolto). Secondo l’accusa, la struttura segreta-riservata avrebbe avuto come scopo quello di creare le condizioni politico-sociali perché tutti i livelli di amministrazione pubblica fossero influenzati da soggetti in favore dei quali veniva veicolato il consenso elettorale e che, una volta eletti, avrebbero dovuto avvantaggiare i clan di riferimento. Caridi, sin dal 1997, avrebbe così fruito dell'appoggio della cosca De Stefano a tutte le elezioni alle quali ha partecipato, operando, una volta eletto, «in modo stabile e continuativo in favore del predetto sistema criminale, strumentalizzando il proprio ruolo del funzioni pubbliche esercitate anche da Senatore della Repubblica». In questo contesto si sarebbe adoperato per condizionare nomine pubbliche, tra le quali le figure dirigenziali delle società Multiservice, Leonia, Fata Morgana Recasi e Reges, imponendo l'assunzione di persone riconducibili direttamente o indirettamente alla ‘ndrangheta.
La difesa aveva contestato una serie di atti e documenti assunti oltre il termine di durata delle indagini preliminari - 2 febbraio 2013 -, cioè le dichiarazioni dei collaboratori Salvatore Aiello ed Alberto Sarra e alcune informative di polizia giudiziaria. Gli avvocati Valerio Spigarelli e Carlo Morace, inoltre, contestavano gli omissis contenuti nelle dichiarazioni di alcuni collaboratori e i rapporti di Caridi con Romeo e Chirico, «nel tempo deteriorati». Quanto alle dichiarazioni rese da Sarra, scrivono i giudici, «non è dato comprendere, non essendo state riportate nel provvedimento impugnato, in quale parte il Tribunale le abbia utilizzate, alla prova di quali fatti esse abbiano concorso, quale sia la rilevanza della loro eventuale inutilizzabilità rispetto al giudizio di gravità indiziaria». Non è nemmeno chiaro «se gli interrogatori posti a fondamento della informativa di reato del 18 aprile 2017 siano stati assunti nel presente o in altro procedimento». Sul punto, dunque, l'ordinanza è stata annullata per un nuovo esame. Quanto alle dichiarazioni di Aiello, dalla lettura del verbale delle dichiarazioni rese il 30 ottobre 2014, al collaboratore fu chiesto di sviluppare i temi già "toccati" in precedenza e di approfondire, descrivere, esplicitare il rapporto tra Caridi e la società Fata Morgana srl., cioè con una di quelle società municipalizzate che, secondo l’accusa, Caridi utilizzava per veicolare assunzioni di soggetti riconducibili alla cosca De Stefano o come "cassa da mungere" a fini personali. Aiello, a sua volta, riferì delle «indebite richieste di denaro di Caridi», dei rapporti tra questi e i De Stefano, delle assunzioni dei personaggi legati alla cosca di 'ndrangheta, di un incontro al quale egli stesso prese parte ed a cui sarebbero stati presenti anche esponenti della cosca. «Si tratta di dichiarazioni sollecitate e rese sì formalmente in un altro procedimento - scrivono però i giudici -, ma affatto estranee ai fatti oggetto del procedimento nel quale i termini di durata delle indagini preliminari erano scaduti». Le dichiarazioni sono, dunque, «inutilizzabili». Stesso discorso per le informative: l'ordinanza è infatti «viziata» nella parte in cui ha affermato che le informative sarebbero solo rielaborative di elementi di prova già acquisiti. Per i giudici, però, «quelle informative contengono una serie di elementi derivanti, ad esempio, dagli atti compiuti per riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, quelle di Salvatore Aiello, ovvero le acquisizioni relative ai risultati elettorali; sono elementi utilizzati nell'ordinanza custodiale genetica e che il Tribunale, pur trattandosi di atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, ha implicitamente o esplicitamente richiamato».
Per la Cassazione è infondato, invece, il ricorso della difesa laddove riteneva inutilizzabili i verbali omissati: nessun riferimento è stato fatto alla credibilità dei collaboratori, sostenendo che «il mancato riscontro di quello specifico fatto non demolisce la attendibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni» di Moio, Villani, Marino, Fracapane e Fiume. Dichiarazioni, specifica la Corte, «il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, vizi nella specie non sussistenti». La difesa ha provato a sostenere l’illogicità del sostegno mafioso evidenziando i non sempre felici risultati elettorali di Caridi. Un tema che l’ordinanza ha trattato sì in maniera «obiettivamente sbrigativa e congetturale», tuttavia la tenuta dell'argomentazione «non è priva di ragionevolezza laddove è spiegato, facendo riferimento alle risultanze investigative, come, in realtà, i vari gruppi di 'ndrangheta non avessero un unico riferimento politico, come numerosi fossero i soggetti che chiedevano e ottenevano appoggi dalla criminalità organizzata, come il sistema - nella sua globalità - fosse permeato da rapporti inquinati, da una obiettiva diffusività di un rete di condizionamento esterno rispetto all'andamento ordinario di una democratica competizione elettorale. La circostanza che Caridi possa non essere stato eletto, o possa avere raccolto un numero di preferenze inferiori rispetto al passato - si legge ancora -, non consente di ritenere, come correttamente affermato dal Tribunale, che l'indagato non avesse avuto il sostegno elettorale mafioso». La prova dell'appoggio delle cosche alla carriera politica di Caridi, dunque, «può prescindere dalla fredda analisi dei risultati elettorali» e anche dalla individuazione «del contributo organico e stabile che Caridi avrebbe fornito a fronte dell'appoggio elettorale».
Rimane il buco più grosso, quello che la Cassazione chiede al Riesame di colmare: la partecipazione di Caridi all'associazione segreta, sostanzialmente provata, secondo il Tribunale, da due conversazioni intercettate il 20 aprile 2002 nello studio di Paolo Romeo, che avrebbe delineato una complessa strategia per la composizione delle liste elettorali al fine di per fare eleggere soggetti - tra i quali Caridi - che, successivamente, avrebbero dovuto consentire allo stesso Romeo e ad altri di controllare l'operato del sindaco di Reggio Calabria e di condizionare in concreto l'attività politica. Una conversazione posta in relazione con quella intercettata lo stesso giorno tra Caridi, Romeo e l'onorevole Giuseppe Valentini, durante la quale quest’ultimo, rivolgendosi a Caridi, aveva affermato: «sì ma nei tuoi confronti c'è stata una cambiale che l'hai accettata, l'hai firmata, adesso bisogna onorarla». Per l’accusa, tale dichiarazione certificherebbe la partecipazione di Caridi all’associazione segreta e la ragione per cui, nel tempo, numerose cosche di 'ndrangheta avrebbero deciso di appoggiarlo, garantendogli voti. Ma secondo la Cassazione, da tale dialogo non può discendere la certezza che Caridi sia stato un esecutore dei voleri dell'associazione segreta. Insomma, la prova della partecipazione di Caridi all'associazione segreta «viene fatta discendere da condotte che non sono legate univocamente al fatto da provare, perché potenzialmente spiegabili, in astratto anche in termini di illiceità mafiosa, senza fare riferimento al tema principale del procedimento».